Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione

Le misure che tradizionalmente l’ordinamento aveva previsto per la tutela delle persone fragili e bisognose di un aiuto o di sostegno, ossia incapaci di provvedere ai propri bisogni in maniera autonoma, erano solo l’interdizione e l’inabilitazione.

Interdizione

L’interdizione è un istituto per mezzo del quale alla persona che si trovi in condizione di abituale infermità di mente, e che sia quindi incapace di provvedere ai propri bisogni, viene nominato un tutore. Si tratta di un istituto fortemente invasivo, perchè impedisce all’interdetto di compiere autonomamente e validamente quasi tutti gli atti di ordinaria amministrazione e tutti gli atti di straordinaria amministrazione. L’interdetto, per questo motivo, non può contrarre matrimonio, riconoscere figli nati fuori dal matrimonio e fare testamento. L’interdizione viene dichiarata con sentenza del Tribunale nei confronti dei maggiorenni e dei minorenni che abbiano compiuto almento 17 anni, prendendo efficacia, in questo caso, dal compimento del diciottesimo anno d’età.

Inabilitazione

L’inabilitazione è istituto di protezione che si rivolge a quelle persone che si trovano in condizioni psichiche o fisiche non così gravi da richiedere l’interdizione. In questo caso la persona non viene privata completamente della capacità di agire (come nel caso dell’interdizione), ma viene affiancata da un curatore, nominato dal Tribunale. Il curatore compie quindi gli atti di straordinaria amministrazione, normalmente preclusi all’inabilitato salva diversa previsione nella sentenza dichiarativa dell’inabilitazione. Il compimento degli atti di ordinaria amministrazione rimangono nella disponibilità dell’inabilitato.

Cura della dignità delle persone più fragili

Con il passare del tempo, e con la valorizzazione della dignità anche delle persone più fragili, è stato introdotto dalla L. n. 6/2004 l’istituto dell’amministrazione di sostegno, che ha di fatto reso non più utilizzati gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Amministratore di sostegno

Con l’amministrazione di sostegno si è voluto creare un “vestito tagliato su misura” rispetto alle caratteristiche peculiari della persona, ossia un istituto adattabile in concreto alle specificità di ogni singolo caso.

L’avv. Maura Calzolari ha esperienza consolidata in materia, sia per aver frequentato i corsi di abilitazione all’esercizio della funzione di amministratore, sia aver ricoperto essa stessa più volte il ruolo di amministratore di sostegno.