Risarcimenti per malasanità
La responsabilità medica
La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che scaturisce nel momento in cui un paziente riporti un danno per effetto degli errori dei sanitari.
Si ha responsabilità medica quando esiste un nesso di causalità tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta tenuta operatore sanitario.
La materia è stata recentemente riformata dalla legge Gelli – Bianco del 08.03.2017 n. 24, che ha previsto la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico.
Le due differenti responsabilità comportano un onere della prova diversamente ripartito e una diversa prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il riconoscimento della responsabilità della struttura sanitaria o del medico apre la strada al risarcimento del danno. Tra gli obiettivi della riforma vi è sicuramente quello deflattivo, ossia di limitare l’accesso ai Tribunali, favorendo la ricerca di rapide soluzioni conciliative. Per questo motivo, è stato introdotto l’obbligo, quale condizione di procedibilità, del tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle forme dell’accertamento tecnico preventivo finalizzato alla composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, della mediazione obbligatoria.
Nei casi di responsabilità medica è fondamentale munirsi di una perizia medico legale. Il paziente dovrà quindi reperire tutta la documentazione medica in suo possesso e richiedere copia della propria cartella clinica alla Clinica o all’Ospedale in cui è stato ricoverato, al fine di consentire al proprio medico legale di formulare un elaborato che descriva il danno subito dal paziente, le cause di tale danno e le sue conseguenze
Lo Studio Legale avv. Calzolari saprà valutare le specificità del caso concreto, guidare il cliente nella quantificazione del danno e scegliere la procedura conciliativa più adatta alle sue esigenze.