Affido condiviso e collocazione prevalente della prole minore presso un genitore
Salvo la sussistenza di situazioni particolari, alla separazione dei coniugi consegue l’affidamento della prole minore ad entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità, che assicura la partecipazione paritaria di entrambi i genitori alla vita dei figli ed all’esplicazione dei doveri di mantenimento, accudimento ed educazione della prole.
Diverso è il collocamento dei minori presso uno dei genitori, conseguenza questa del fatto che, a seguito della separazione, il nucleo familiare originario si disgrega e uno dei genitori necessariamente si allontana dalla casa familiare.
I minori vengono quindi prevalentemente collocati presso l’abitazione di uno dei genitori, solitamente nella casa familiare, con regolamentazione del diritto frequentazione del genitore non collocatario.
La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può tuttavia avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione che, partendo dall’esigenza di garantire ai minori la situazione più idonea a salvaguardare il loro benessere ed a garantire la loro crescita serena ed armoniosa, tenga conto del loro diritto ad una significativa e piena realizzazione con entrambi i genitori, e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.