Si può chiedere la modifica dei provvedimenti assunti in sede di divorzio o di separazione?
Modifica condizioni divorzio o di separazione
I provvedimenti adottati in sede di separazione o di divorzio relativi ai coniugi o alla prole non sono immutabili, ma possono essere modificati al verificarsi di determinate circostanze.
La modifica delle condizioni del divorzio e della separazione
L’art. 710 del codice di procedura civile,e l’art. 9 L. 898/70 , sanciscono la modificabilità dei provvedimenti adottati in sede di separazione o divorzio. I motivi che giustificano tale richiesta sono la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla situazione che esisteva al momento della separazione o del divorzio.
Quindi è possibile richiedere, giusto per fare alcuni esempi:
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Modifica dell’entità dell’assegno di mantenimento dei figli
per raggiungimento dell’indipendenza economica o perché muta la situazione reddituale del genitore collocatario;
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Modifica (revoca) dell’assegnazione della casa coniugale
in caso di abbandono dell’abitazione familiare da parte dei figli;
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Modifica dell’entità dell’assegno di mantenimento del coniuge
al coniuge più debole al variare della sua situazione reddituale, per sopravvenuti oneri familiari, come ad esempio la nascita di un nuovo figlio da nuovo compagno, la convivenza o matrimonio con nuovo compagno, l’insorgenza di gravi problemi di salute
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Modifica delle modalità di affidamento, collocamento e visita dei minori
nel caso di trasferimento, modifica degli orari lavorativi, o atteggiamento pregiudizievoli da parte del genitore collocatario.
Come modificare le condizioni di divorzio o separazione?
La consulenza dell’avvocato e l’assistenza nelle pratiche di modifica delle condizioni di divorzio e separazione
L’Avvocato Maura Calzolari Vi accompagnerà nella gestione delle modifiche post-separazione e post-divorzio, che potranno essere ottenute mediante negoziazione assistita, congiuntamente avanti il Tribunale o con decreto del Tribunale in caso di impossibile accordo tra le parti.