La libertà religiosa dei genitori e l’eventuale pregiudizio sui minori

La libertà religiosa dei genitori e l'eventuale pregiudizio sui minori


Una recente sentenza del Tribunale di Pesaro del 09.07.2020 fornisce lo spunto per alcune considerazioni in tema di libertà dei genitori di trasmettere il proprio credo ai figli qualora i genitori appartengano a confessioni religiose diverse.

Nel caso di specie la madre chiedeva la modifica delle condizioni di affidamento del minore cui, in prima battuta, era stato imposto il divieto di partecipare alle funzioni religiose del culto seguito dalla stessa.

Il Tribunale ammette che, qualora sulla base di un accertamento concreto, basato sull’ascolto ed osservazione del minore, emerga che l’esercizio del culto di uno dei genitori possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo del minore, è certamente possibile adottare dei provvedimenti restrittivi o contenitivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori.

Il pregiudizio del minore però deve essere valutato in concreto, non certo sulla base delle considerazioni astratte di un genitore rispetto ai principi religiosi seguiti dall’altro genitore (Cass. 21916/2019).

Né viene considerato rilevante da parte del Tribunale che il minore sia stato educato dai genitori ad una diversa fede religiosa; è richiesto invece che ciascun genitore rispetti il credo dell’altro, permettendo e non impedendo al minore di praticare o frequentare le celebrazioni religiose dell’altro genitore, unitamente alle tradizioni ed attività legati alla religione professata da ciascun genitore, anche se in contrasto con i principi della propria.

Affido condiviso e collocazione prevalente della prole minore presso un genitore

Affido condiviso e collocazione prevalente della prole minore presso un genitore

Salvo la sussistenza di situazioni particolari, alla separazione dei coniugi consegue l’affidamento della prole minore ad entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità, che assicura la partecipazione paritaria di entrambi i genitori alla vita dei figli ed all’esplicazione dei doveri di mantenimento, accudimento ed educazione della prole.

Diverso è il collocamento dei minori presso uno dei genitori, conseguenza questa del fatto che, a seguito della separazione, il nucleo familiare originario si disgrega e uno dei genitori necessariamente si allontana dalla casa familiare.

I minori vengono quindi prevalentemente collocati presso l’abitazione di uno dei genitori, solitamente nella casa familiare, con regolamentazione del diritto frequentazione del genitore non collocatario.

La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può tuttavia avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione che, partendo dall’esigenza di garantire ai minori la situazione più idonea a salvaguardare  il loro benessere ed a garantire la loro crescita serena ed armoniosa, tenga conto del loro diritto ad una significativa e piena realizzazione con entrambi i genitori, e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.